Scuola - sentenza tribunale di roma per assistenza bambino…
Presentiamo ( tratto dal Sito del Gruppo Solidarietà, Via S. D’acquisto 7, 60030 Moie di Maiolati S. (AN). Tel. e fax 0731.703327, e- mail: [email protected] - www.comune.jesi.an.it/grusol Infermiere in classe per l'alunno allergico L'Asl ha il dovere di fare prevenzione anche per il singolo
L'alunno di scuola elementare, affetto da allergia grave, tale da essere considerato p ortatore di handicap, ha diritto ad
essere costantemente assistito, in classe, da un infermiere della Asl (Azienda sanitaria locale). E' quanto ha disposto
il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, a seguito di un reclamo presentato dai genitori di un alunno, al
quale era stata negata l'assistenza in classe. I giudici, infatti, hanno affermato che il servizio sanitario pubblico non
può esimersi dal proprio dovere di assicurare la prevenzione anche in rapporto ai singoli individui. Specie se si tratta
di soggetti in età scolare che, in quanto portatori di handicap, hanno diritto ad usufruire di tutti gli interventi atti a
favorire il loro inserimento nelle classi normali. Il provvedimento dispiegherà i suoi effetti solo per il corrente anno
scolastico: i giudici, infatti, hanno rimandato la decisione finale al successivo giudizio di merito. Nel frattempo,
l'alunno potrà contare sulla presenza di un infermiere, che potrà prestare le cure necessarie a fronteggiare le
eventuali crisi che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle lezioni. (15 marzo 2002) Sentenza Tribunale di Roma 2779/2002 IL TRIBUNALE DI ROMA
dott.ssa Alessandra Trementozzi Giudice relatore
a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 28 febbraio 2002
Con ricorso al Tribunale, depositato 8.10.2001, i genitori del minore (…), quali suoi legali rappresentanti, premesso
che lo stesso e affetto da grave sindrome allergica per la quale ha ottenuto il riconoscimento di handicap grave ai
sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 [1] , chiedevano al Giudice di ordinare alla ASL competente di "assicurare
1'assistenza sanitaria necessaria a (…) per poter frequentare la scuola senza pericolo per la sua salute attraverso la
presenza di proprio personale qualificato nell' edificio scolastico della scuola elementare nei tempi e modi da lui
frequentata ovvero, in via subordinata, di provvedere al pagamento delle spese necessarie per la medesima
assistenza erogata da una struttura privata".
Si costituiva la ASL RM E che non contestava i fatti posti a fondamento delta domanda cautelare, ma evidenziava
come soluzione più opportuna il ricovero del minore in day hospital presso una struttura ospedaliera attrezzata anche
per 1'attività didattica ai sensi dell'art. 12, comma 9, L. 104/92 [2].
Il giudice con ordinanza del 8.1.2002 rigettava la domanda sul presupposto dell'insufficiente deduzione circa i1
Avverso detta ordinanza proponevano reclamo [4] i genitori del minore (…), evidenziando che il periculum
lamentato attiene alla impossibilità di continuare a sostenere le spese necessarie per garantire privatamente
l'assistenza sanitaria al minore durante l'orario scolastico. Sostenevano infatti che le dedotte indifferibilità ed
urgenza di somministrazione di terapia farmacologica in caso di, insorgenza di crisi allergiche fine di prevenire la
necessità di cure di pronto soccorso ospedaliero (ovvero di garantire 1a sopravvivenza del minore durante il tempo
occorrente al trasporto presso il pronto soccorso) attengono al diverso profilo delfumus boni iuris [5] esono
comunque comprovate dalla documentazione medica in atti.
Si costituiva anche in fase di reclamo la ASL RM E, ribadendo le deduzioni già espresse in
merito ai compiti di prevenzione collettiva e non già di assistenza individuale affidati alla ASL, all' inidoneità di una
assistenza infermieristica ed alla opportunità di un ricovero in day hospital al fine di fruire del diritto all'istruzione
garantito dalla legge ai minori ricoverati.
All'esito della discussione il Tribunale rileva come la grave situazione di rischio a cui è soggetto il minore e
ampiamente comprovate dalla documentazione sanitaria versata in atti. Dai diversi certificati medici emerge come le
crisi di orticaria-angioedema e di asma bronchiale sono imprevedibili e di rapida insorgenza e possono comportare
una insufficienza respiratoria sicché è indispensabile che il bambino abbia a disposizione personale sanitario in
grado di riconoscere i. sintomi e somministrare i diversi farmaci prescritti con certificato del 25.9.2001 (doc. 8) in
relazione alla tipologia della crisi in atto.
Le patologiecertificate in atti hanno comportato il riconoscimento al minore della condizione di handicap grave ai
Orbene gli artt. 12 e 13 della citata legge ribadiscono il diritto all'educazione ed all'istruzione della persona
handicappata all'interno delle classi comuni delle istituzioni scolastiche, prevedendo diverse modalità di
integrazione della persona handicappata nelle classi comuni.
Ed invero, proprio sulla base degli obblighi di integrazione mediante programmazione coordinata dei servizi
scolastici con quelli sanitari sanciti dalla lett. A) dell'art. 13 L. 104/92, la ASL ha disposto la presenza di personale
sanitario al fine di affrontare le eventuali emergenze connesse allo stato di salute del minore, limitatamente però ai
primi 15 giorni di frequentazione scolastica. Lo stesso Direttore del Dipartimento Materno Infantile della ASL RM
E (cfr. allegato 10 della produzione di parte resistente), ha evidenziato che, durante il periodo di "sorveglianza sanitaria", pur non essendosi verificate situazioni cliniche acute, e stato necessario in due occasioni ricorrere a
"terapia inalatoria con Ventolin spray" ed ha riconosciuto l'opportunità che eventuali soluzioni funzionali riguardanti
simili problematiche nel contesto di ambienti didattici siano determinate da azioni straordinarie adottate dagli organi
A fronte dei precisi obblighi di integrazione dei minori portatori di handicap nelle classi comuni delle scuole sanciti
dalla legge, la soluzione prospettata dalla ASL resistente in merito al ricovero dei bambino in day hospital al fine di
consentirgli la frequentazione delle speciali classi istituite presso i centri di ricovero dei minori appare dei tutto
illegittima. Né può condividersi la prospettazione di parte resistente in merito ai limiti imposti dalle competenze
istituzionali della ASL, che si assumono finalizzate a compiti di prevenzione collettiva e non già individuale, stante
il disposto degli artt. 1 e 2 e soprattutto dell'art. 14, lett, c), h) ed i) della legge 833/78. In particolare l'art. 2 stabilisce
che il conseguimento delle finalità di tutela del diritto individuale e dell'interesse collettivo alla salute di cui al
precedente art. 1 è assicurato anche mediante la prevenzione delle malattie in ogni ambito e "la promozione della
salute nell'età evolutiva, garantendo l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e
privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti
handicappati. Il successivo art. 14, nel fissare le competenze delle USL, prevede testualmente compiti di
"prevenzione individuate e collettiva delle malattie fisiche o psichiche" (lett, c), nonché l'assistenza medica ed
infermieristica sia ambulatoriale che domiciliare (lett. h ed i). L'infondatezza dell'assunto è inoltre desumibile dalla
condotta della ASL che, anche se per soli 15 giorni, si è assunta il compito di monitoraggio e prevenzione delle
patologie e delle crisi che avrebbero potuto colpire il bambino durante 1'orario scolastico.
Inoltre deve rilevarsi che, di fronte alle precise e dettagliate prescrizioni mediche (cfr. doc. 8 di parte ricorrente) la
terapia idonea a tamponare le crisi a cui potrebbe improvvisamente andare soggetto il minore può essere,
quantomeno nella fase di immediatezza, somministrata da un infermiere, il quale potrà eventualmente riconoscere i
sintomi e, se necessario, richiedere il tempestivo intervento di un medico o addirittura il ricovero ospedaliero in
In sostanza questo Tribunale ritiene del tutto inadeguata la soluzione adottata dalla ASL al fine di ottemperare ai
suoi compiti di prevenzione e di assistenza nonché di integrazione del minore portatore di handicap. Invero, come si
evince dalla documentazione prodotta da parte resistente, la ASL ha adottato tre tipi di intervento:
1) sorveglianza sanitaria per un limitato periodo di due settimane da parte dei medici della Medicina Preventiva;
2) organizzazione di un corso di Pronto Soccorso per i docenti della scuola;
3) assegnazione alla scuola di un'assistente educative (A.E.C.) che sioccupi dei bambino.
A prescindere dalla inutilità dell'assegnazione di un insegnante di sostegno in relazione alla tipologia dell'handicap
sofferto dal minore, che non incide di certo sulle sue capacita di apprendimento, deve rilevarsi la inidoneità,
evidenziata dalle stesse insegnanti con lettera del 2.10.2001 (allegato 10 di parte resistente) del personale docente a
riconoscere i sintomi e provvedere alla somministrazione dei necessari medicinali per superare i sintomi delle
reazioni allergiche o addirittura di farmaci salvavita.
In altri termini, dalla documentazione prodotta in atti può desumersi, con la necessaria approssimazione che
caratterizza la presente fase di giudizio, che il diritto all'istruzione del minore ed all'inserimento nella scuola
ordinaria può essere attuato solo garantendo la presenza di personale sanitario in grado di riconoscere e di
intervenire tempestivamente nell'eventualità di reazioni allergiche a carico del minore, la cui insorgenza e gravità è,
come comprovato dalla documentazione sanitaria in atti, del tutto improvvisa ed imprevedibile.
Deve pertanto ritenersi la sussistenza del fumus boni iuris in merito alla pretesa di parte ricorrente di ottenere, in
attuazione dei precisi obblighi di prevenzione individuale e collettiva nonché di assistenza ed integrazione del
portatore di handicap gravanti sulla ASL, la presenza di un presidio infermieristico presso 1'Istituto scolastico
frequentato dal minore, quantomeno durante l'orario scolastico obbligatorio.
In merito al periculum in mora il Tribunale osserva che, sulla base della documentazione attestante i redditi del
nucleo familiare del minore (circa € 3.000 mensili) e le spese correnti mensilmente sostenute (circa € 1.100 per
canoni di locazione, utenze e rate automobile) nonché delle fatture relative ai costi dell'assistenza infermieristica che
i genitori istanti si sono accollati per tutelare le esigenze sanitarie del minore durante la frequentazione scolastica
(superiori a 2.000 € mensili) sussiste il fondato pericolo del verificarsi di un pregiudizio imminente ed irreparabile
inerente all'impossibilità di soddisfacimento delle esigenze alimentari e di sopravvivenza dignitosa della famiglia
durante il tempo occorrente alla instaurazione e definizione di un giudizio ordinario.
Il reclamo pertanto appare fondato e di conseguenza, in totale riforma dell'ordinanza del GL monocratico, deve
essere accolta la domanda cautelare, anche se limitatamente alla durata dell'anno scolastico in corso ed all'orario
scolastico di frequentazione obbligatoria, non potendosi ravvisare, nella sommarietà della presente fase di giudizio,
l'apparente fondatezza delta pretesa azionata con riferimento all'ulteriore corso scolastico del minore ed ai periodi di
permanenza nell'Istituto non direttamente riconducibili all'adempimento degli obblighi scolastici.
Il Tribunale dispone che la USL RM E provveda, limitatamente all'anno scolastico incorso, ad assicurare durante
1'intero orario scolastico di frequentazione obbligatoria del minore (.) la presenza presso l'Istituto (…) di un
infermiere al fine di tutelare le esigenze terapeutiche del minore stesso. Fissa il termine di giorni 30 per l'inizio del
1] La norma dispone che:" Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata
all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità".
[2] Il comma 9, recita così:" Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per
motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il
provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e
privati, convenzionati con i M inisteri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione,
per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di
lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai
docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i
[3] Il periculum in mora è il timore fondato che, mentre si attende l'esperimento dell'azione di tutela, vengano meno
le circostanze di fatto favorevoli alla tutela stessa. In buona sostanza: che con il trascorrere del tempo non sia più
[4] Il reclamo è un rimedio che viene intentato quando il giudice monocratico rigetta il ricorso d'urgenza. La
discussione della domanda contenuta nel reclamo avviene davanti a un collegio di giudici di cui non può fare parte il
giudice che ha rigettato il ricorso precedente.
[5] Il fumus boni iuris è la probabile esistenza del diritto che si intende tutelare.
Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen Ä ND E R UN GE N I N D EN SP EZ I FI K AT I O NE N 20 12 - 2 013 Änderungen der einbezogenen Leistungen 2012 – 2013 (QS-Filter-Spezifikation) Im Vergleich zum Vorjahr sind keine neuen bundesweit dokumentationspflichtigen Module hinzugekom-men. Besonders hervorzuheben ist die Umstellung des QS-Filters für d
Las profecías mayas tienen su origen en una reunión de los ancianos de los pueblos del mundo maya quiché, alrededor del año 900, en la sierra de los Cuchumatanes, al oeste de Guatemala. Se trata de una reunión iniciática, en la que nada se escribe, sino que todo se transmite de boca a oídos, y queda registrado en la tradición oral, y Nunca se escribieron en piedra, sino que se fueron t